Nell'effettuazione del conguaglio di fine anno il datore di lavoro deve considerare le sole retribuzioni EFFETTIVAMENTE CORRISPOSTE ai lavoratori secondo il principio “di cassa” , e pertanto solo quelle erogate nell'anno 2013 e fino al 12 gennaio 2014. Per la parte non corrisposta non si devono e non si possono trattenere le imposte dovute dai dipendenti, né versarle all'Erario.
Succede il contrario per i contributi Inps: questi devono essere versati anche se le retribuzioni non sono state corrisposte.